Direttiva 94/72/CE
“Direttiva 94/72/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida”
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 PAG. 0086 – 0086
DIRETTIVA 94/72/CE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica di Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (1) (denominato « atto di adesione del 1994 »), in particolare l’articolo 169,
vista la proposta della Commissione,
considerando che il modello di patente di giuda rilasciato in Finlandia e in Svezia consiste in un documento plastificato; che, in attesa dell’esame dell’eventuale introduzione di un altro modello comunitario di patente di guida, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia dovrebbero essere autorizzati a continuare a rilasciare delle patenti di guida secondo il loro attuale modello fino al 31 dicembre 1997; che pertanto è opportuno modificare la direttiva 91/439/CEE (2);
considerando che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni della Comunità europea possono adottare, prima dell’adesione, le misure di cui all’articolo 169 dell’atto di adesione e che tali misure si applicano subordinatamente all’entrata in vigore di detto trattato e ciò alla data di entrata in vigore dello stesso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE è aggiunta la seguente frase:
« Tuttavia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia possono continuare a rilasciare le patenti di guida nel loro modello attuale sino al 31 dicembre 1997. »
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione del 1994, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.
Per il Consiglio, Il Presidente
K. KINKEL