Direttiva 96/47/CE

Direttiva 96/47/CE

“Direttiva 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida”
Gazzetta ufficiale n. L 235 del 17/09/1996 PAG. 0001 – 0005

DIRETTIVA 96/47/CE DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1996 che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 189 C del trattato (3),

considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (4), prevede che le patenti nazionali di guida siano istituite secondo il modello comunitario descritto nell’allegato I della direttiva medesima;

considerando che è opportuno introdurre un’alternativa al suddetto modello per tener conto delle prassi esistenti e per soddisfare le richieste di taluni Stati membri;

considerando che, nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, è opportuno garantire la compatibilità e l’interoperabilità delle patenti stesse nell’insieme della Comunità; che occorre a tal fine evitare l’introduzione, a titolo individuale, di tecnologie informatizzate nel modello comunitario di patente, mantenendo nel contempo sul medesimo uno spazio per l’eventuale introduzione successiva di un microprocessore o di un dispositivo informatizzato equivalente;

considerando che occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di menzionare, in un apposito spazio, informazioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale, subordinate però al consenso scritto specifico dell’interessato;

considerando che, per quanto riguarda le specificazioni tecniche del modello comunitario di patente di guida, la presente direttiva si basa sul nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica, poiché stabilisce l’ambito generale delle specificazioni, lasciando alle procedure di normalizzazione industriale il compito di disciplinarne le disposizioni specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le parole «o I bis» dopo le parole «allegato I»;
2) all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, i modelli definiti negli allegati I e I bis non possono contenere dispositivi elettronici informatici.»;
3) è aggiunto l’allegato I bis, riportato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione con la Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.
Per il Consiglio Il Presidente
I. YATES

 

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA
(Modello alternativo al modello dell’allegato I)

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.
I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:
La pagina 1 contiene:
a) la dicitura “patente di guida” stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;
b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;
c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:
B: Belgio DK: Danimarca D: Germania GR: Grecia E: Spagna F: Francia IRL: Irlanda I: Italia L: Lussemburgo NL: Paesi Bassi A: Austria P: Portogallo FIN: Finlandia S: Svezia UK: Regno Unito d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio della patente;
b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;
c) designazione dell’autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);
d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);
5) numero della patente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
e) la dicitura “modello delle Comunità europee” nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura “patente di guida” nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:
Permiso de Conducción
Koerekort
Fuehrerschein
¶aeaaéá ÏaeÞãçóçò
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Condução
Koerkort;
f) colori di riferimento:
– blu: Pantone Reflex Blue,
– giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:
9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);
10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio);
11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;
12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.
I codici sono stabiliti nel modo seguente:
– codici da 1 a 99: codici comunitari armonizzati;
– codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;
13) uno spazio riservato per l’eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell’applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l’eventuale iscrizione da parte dello Stato membro che rilascia la patente delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.
Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l’aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l’uso del modello come patente di guida.
b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).
Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

3. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest’ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
b) Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.
Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

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