Decreto 8 agosto 1994

Decreto 8 agosto 1994

Pubblicato su Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n.° 193

“Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente le patenti di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Omissis……

Decreta:

Articolo 1

1. Si istituisce, conformemente alle disposizioni della direttiva n. 91/439/CEE, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario (descritto nell’allegato I).

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della Comunità europea conformemente al comma precedente sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 9, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Articolo 2

Omissis ……

Articolo 3

1. La patente di guida di cui all’art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

Categoria A:
motocicli, con o senza sidecar.

Categoria B:
a) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice.

Categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

Categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.

Categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell’ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E è rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie:

Sottocategoria A1:
motocicli leggeri: motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc, e di potenza massima non superiore a 11 kW.

Sottocategoria B1:
tricicli ex art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 5 aprile 1994 e quadricicli a motore ex art. 1, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 5 aprile 1994, esclusi i quadricicli leggeri di cui all’art. 1, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 5 aprile 1994.

Sottocategoria C1:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg senza peraltro eccedere 7500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Sottocategoria C1+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice.

Sottocategoria D1:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente. Agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

Sottocategoria D1+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg sempre che:
la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;
il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende:

a) per “veicolo a motore”, ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per “triciclo” e “quadriciclo” a motore, i veicoli definiti dall’art. 1, commi 3 e 4, lettera b) del decreto ministeriale 5 aprile 1994;
c) per “motociclo”, il veicolo le cui caratteristiche sono espresse nel decreto ministeriale 5 aprile 1994 all’art. 1, comma 3;
d) per “autoveicolo”, un veicolo a motore, che non sia un motoveicolo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
e) per “trattore agricolo e forestale”, ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Ai portatori di handicap titolari di patenti di guida si applicano le disposizioni dell’art. 116, comma 5, del codice della strada.

Articolo 4

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.

Articolo 5

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

3. I tricicli ed i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cmc e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente della categoria B.

Articolo 6

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni:
per la sottocategoria A1;
per la sottocategoria B1;
b) 18 anni:
per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2;
per le categorie B, B+E;
per le categorie C, C+E e per le sottocategorie C1, C1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni:
per le categorie D, D+E e le sottocategorie D1, D1+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.

L’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni ed un’età non inferiore a 20 anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Articolo 7

Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può derogare alle disposizioni dell’allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i princìpi stabiliti in tale allegato, secondo le procedure previste dalla direttiva n. 91/439/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana relativa a condizioni diverse da quelle di cui alla direttiva n. 91/439/CEE.

4. Si può essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

Articolo 8

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l’equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.

3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l’ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.

5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all’organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 2.

Articolo 9

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, per “residenza normale” si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 10

Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all’art. 3 sono indicate nella tabella di cui all’allegato IV al presente decreto.

Articolo 11

Gli articoli 5, comma 4, 6, comma 2, 7, comma 1, lettera a), nonché l’allegato II e l’allegato III, punto 10, del presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per l’applicazione degli altri articoli resta fermo il termine di attuazione della direttiva n. 91/439/CEE, stabilito al 1° luglio 1996. Questo termine resta fissato anche per l’entrata in vigore degli articoli 3, comma 6, 7, comma 3 e 10, sempreché, per tali disposizioni, sia intervenuto il richiesto accordo con la Commissione CEE.

Articolo 12

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.

 

ALLEGATO I

Omissis ……

ALLEGATO II

Omissis ……

ALLEGATO III

“Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore”

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
1.1. Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1
1.2. Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E
1.3. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

Esami Medici

3. Gruppo 1
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l’espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4. Gruppo 2
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA omissis

UDITO omissis

Minorati dell’apparato locomotore omissis

Affezioni cardiovascolari omissis

Diabete mellito

10. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2 [Fino al 1° luglio 1996, per il gruppo 2 si intende: conducenti di veicoli delle categorie C. D. E.]
10.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

Malattie neurologiche omissis

Turbe psichiche omissis

Alcole omissis

Droghe e medicinali omissis

Affezioni renali omissis

Disposizioni varie

Gruppo 1
17.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2
17.2. L’autorità medico competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
18. In generale, la patente di guida non deve essere rilasciata nè rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

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